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D.M. 14/12/2006MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Decreto 14 dicembre 2006 Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2007, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; - Visti altresì gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 79/1999, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; -Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarità e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1° aprile 2000; -Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001; - Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico a decorrere dal 1° gennaio 2004 e direttive alla medesima società, ed in particolare l'art. 3, relativo alle modalità di approvvigionamento previste al fine di assicurare la copertura della domanda minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento, tra cui rientra la partecipazione della stessa società alle procedure per l'assegnazione di capacità produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, secondo modalità e quote di capacità produttiva stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive; - Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 199 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e l'assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico a decorrere dall'8 gennaio 2004; -Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (di seguito: il decreto legislativo n. 387/2003); - Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), secondo il quale beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonchè le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003, rimangono in capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. anche a seguito dell'unificazione della proprietà e della gestione della rete; -Vista la legge 23 agosto 2004 n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004) concernente il riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; - Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 28 novembre 2005 n. 248/2005, recanti misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero dell'energia elettrica; - Visto il regolamento, applicato dal Gestore del sistema elettrico -GRTN S.p.a., per la disciplina del trasferimento dei diritti relativi all'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, (cosiddetti diritti CIP n. 6/1992) assegnati per l'anno 2006, tra Acquirente Unico S.p.a. e il mercato libero, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero e viceversa, approvato dal Ministero delle attività produttive con nota del 12 maggio 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Ministro delle attività produttive 5 dicembre 2005; - Visto che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. (di seguito: Gestore dei servizi elettrici) e che in capo a detto soggetto, rimangono tra l'altro le funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/1999; - Vista la lettera del Gestore del mercato elettrico S.p.a. del 7 novembre 2006, prot. n. 2212, con cui sono fornite indicazioni sul prezzo medio di mercato dell'energia elettrica scambiata nel sistema delle offerte; - Vista la lettera del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. del 7 novembre 2006, prot. n. 12770, con cui si indica in 5.400 MW la capacità produttiva relativa all'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile per l'anno 2007; - Vista la lettera di Acquirente unico S.p.a. del 30 novembre 2006, prot. n. 1556, con cui è stato trasmesso il rapporto di previsione del mercato vincolato per gli anni 2007, 2009 e 2009; - Considerato che, ai sensi delle disposizioni della legge n. 239/2004, dal 1° luglio 2004 hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo tutti i clienti finali non domestici e che dal 1° luglio 2007 tutti i clienti finali sono idonei e hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura e, qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente Unico S.p.a.; - Considerato che, in base a quanto comunicato dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. con la citata lettera 7 novembre 2006, il prezzo medio di mercato dell'energia elettrica, calcolato come media aritmetica nel periodo 1° gennaio 2006 - 8 novembre 2006, è risultato pari a 73,16 euro/MWh; -Considerato che, sul mercato dell'energia a termine, la fornitura di energia elettrica di tipo «baseload» per l'anno 2007 evidenzia una generale tendenza in diminuzione dei prezzi; -Considerato che le attuali previsioni sull'andamento, per l'anno 2007, dei prezzi dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica mostrano la tendenza ad una riduzione degli stessi rispetto ai valori dell'anno 2006; - Considerato che, ai fini del collocamento nel sistema delle offerte dell'energia elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, non è rilevante distinguere tra l'energia derivante da capacità programmabile e quella derivante da capacità non programmabile e che, pertanto, così come già effettuato nelle modalità di assegnazione adottate per l'anno 2006, potranno essere adottate modalità omogenee per il collocamento dell'energia complessivamente nella disponibilità del Gestore dei servizi elettrici; - Ritenuto necessario prevedere la partecipazione alla procedura di assegnazione della citata energia dell'Acquirente Unico S.p.a., nella funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati e dei clienti finali che non esercitano il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica; - Ritenuto necessario prevedere, anche per l'anno 2007 il trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato libero e Acquirente Unico S.p.a., nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero, mediante applicazione delle medesime modalità adottate nel corso dall'anno 2006; -Ritenuto opportuno, nella ripartizione iniziale dei diritti tra mercato libero e mercato vincolato, tenere conto del tasso di riduzione dei consumi del mercato vincolato registrato nel 2006 e delle stime fornite dall'Acquirente Unico riguardo al perimetro del mercato vincolato nel 2007, ferma restando l'operatività del meccanismo di trasferimento dei diritti assegnati di cui al punto precedente; - Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo medio dell'energia elettrica come risultante dal sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni di approvvigionamento vantaggiose, senza incidere in maniera rilevante sulle tariffe; -Ritenuto opportuno che il prezzo di cessione sopra definito sia aggiornato in ragione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003; -Ritenuto necessario, al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno, prevedere che i gestori di rete, in cui ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione, forniscano tempestivamente le certificazioni necessarie per gli adempimenti del Gestore dei servizi elettrici secondo le modalità individuate dal medesimo Gestore; - Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalità di attuazione, per quanto previsto dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 relativamente alla cessione, da parte del Gestore dei servizi elettrici dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3, dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991 n. 9, nonchè di quella prodotta da parte delle imprese produttricidistributrici ai sensi del titolo IV, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato; - Ritenuto opportuno integrare le modalità di gestione delle unità CIP n. 6/1992 consentendo al Gestore dei servizi elettrici di operare nei mercati dell'energia e dei servizi, in modo da ridurre gli oneri connessi alla gestione dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999; Decreta: Art. 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), integrate dai commi seguenti. 2. «Acquirente unico» è la società Acquirente unico S.p.a., di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999. 3. «Assegnatario» è il soggetto che acquisisce la disponibilità di una quota parte dell'energia elettrica disponibile. 4. «Autorita» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995 n. 481. 5. «Gestore del mercato» è la società Gestore del mercato elettrico S.p.a. di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999. 6. «Gestore dei servizi elettrici» è la società Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., come chiamata a seguito del cambio di denominazione del Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. 7. «Mercato elettrico» è il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999. 8. «Punto di prelievo» è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi. Art. 2 - Energia elettrica assegnabile 1. Il Gestore dei servizi elettrici, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la quantità totale di energia elettrica per l'anno 2007 da acquisire ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000. |
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